Quando un imprenditore decide di chiudere una società per fallimento, i risvolti psicologici sono spesso piuttosto gravosi: buona parte di essi, infatti, vive il proprio lavoro con passione ed arrivare a dichiarare chiusa la propria attività rappresenta uno dei momenti più complicati della loro vita. L’ordinamento italiano, però, consente agli stessi di poter avviare, in un secondo momento, una nuova attività imprenditoriale.
Questa soluzione è concessa qualora si avviasse una procedura di esdebitamento, che fornisce la possibilità di avviare una nuova attività senza dover sopportare dei debiti derivanti dal precedente fallimento. L’esdebitamento è disciplinato dalla Legge Fallimentare introdotta dalla Riforma del 2006 e consente nella definitiva liberazione del debitore fallito da qualsiasi debito causato dal fallimento della precedente attività.
Quali sono i requisiti essenziali per poter accedere all’esdebitamento?
Grazie all’esdebitamento, di conseguenza, l’imprenditore ha facoltà di avviare una nuova attività commerciale. Questa opportunità, però, si può concretizzare solo nel caso in cui il soggetto abbia tenuto un comportamento adeguato durante l’intera procedura fallimentare e abbia soddisfatto almeno in parte i soggetti che vantano dei crediti presso lo stesso.
La richiesta di esdebitazione può essere richiesta da chi è fallito individualmente o dal socio illimitatamente responsabile di una delle seguenti società: snc, socio di società semplice o socio accomandatario di società in accomandita semplice. In altre parole, la richiesta può essere inoltrata solo da una persona fisica e non da un soggetto di entità giuridica; inoltre, nel caso il debitore fallito fosse deceduto, gli eredi hanno facoltà di inoltrare istanza di esdebitamento.
Il già citato soddisfacimento dei creditori dell’attività chiusa per fallimento, è uno dei requisiti essenziali per poter vedere esaudita la domanda di esdebitamento, che non verrà in alcun modo accolta qualora i creditori non fossero stati risarciti almeno in parte. Un altro requisito essenziale è quello del corretto comportamento da tenere durante la fase di procedura fallimentare.
In buona sostanza, il debitore deve aver assunto atteggiamenti di estrema collaborazione e trasparenza durante l’iter procedurale, collaborando con gli organi preposti e fornendo agli stessi tutte le informazioni e i documenti utili a stabilire l’effettiva mole del debito. Altri tre requisiti devono essere rispettati per poter inoltrare la domanda di esdebitamento: non aver ostacolato in alcun modo il corretto iter della procedura fallimentare; aver presentato una situazione contabile veritiera dall’impresa; non aver beneficiato dell’esdebitazione negli ultimi 120 mesi.
Quali sono i debiti esclusi dall’esdebitazione
Non tutti i debiti, tuttavia, possono essere oggetto di esdebitazione. Lo sono a tutti gli effetti, ad esempio, quelli residui dei creditori ammessi allo stato passivo e non totalmente soddisfatti, oltre a quelli precedenti all’avvio della procedura fallimentare relativi a creditori non insinuati nel passivo fallimentare. Sono invece esclusi tutti i debiti aventi natura strettamente personale, come, a titolo esemplificativo, corresponsione degli alimenti.
Oltre a questi, vengono esclusi i debiti per il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. La esdebitazione non ha efficacia sui diritti che i creditori vantano nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
Il decreto di esdebitazione produce l’inesigibilità dei crediti: il fallito non sarà più obbligato al pagamento dei crediti, potendo rifiutare eventuali richieste di adempimento da parte dei creditori. Oltre ai crediti, questo provvedimento rende inesigibili anche gli interessi, indipendemente dal fatto che essi siano maturati prima, durante o dopo la dichiarazione di fallimento.
Anche le garanzie reali, quali – ad esempio – pegni e ipoteche, perdono efficacia con il decreto di esdebitazione: essendo ritenute accessorie rispetto al diritto di credito garantito, vengono ritenute nulle e non più esigibili una volta pubblicato il provvedimento di esdebitamento.